[1]BANCARI E FINANZIARI

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, in conformita' alle disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione diquesti ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 3. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-del-20-aprile-1959-art5 · fonte su Normattiva