[1]Accertamenti Bancari e Finanziari

[2]1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art18 · fonte su Normattiva