[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Desiderando rendere piu' efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione del crimine con l'adozione delle necessarie disposizioni per la reciproca estradizione dei criminali,

[2]Hanno deciso di concludere un trattato a tale scopo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il senatore professor Giuseppe MEDICI, Ministro per gli affari esteri, Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

[3]S. E. il signor Graham MARTIN, ambasciatore degli Stati Uniti d'America. I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente trattato, le persone trovate nel proprio territorio che siano perseguite o siano state condannate per qualsiasi reato di cui al successivo articolo II, commesso nel territorio dell'altra Parte oppure fuori di esso qualora sussistano le condizioni indicate nell'articolo III del presente trattato.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~arti · fonte su Normattiva