Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33 ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, delle Poste e telegrafi e dei Telefoni dello Stato per l'esercizio medesimo, nonche' provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Jung

[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 23 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-08;635~art1 · fonte del testo