Ratifica ed esecuzione della convenzione
Art. 11 (Convenzione)
'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalita' per un periodo di quattro anni. Il mandato dei verificatori non e' rinnovabile."
Testo vigente dal 22 novembre 1994
