ARTICOLO XIV ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Istituto per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artxiv · fonte su Normattiva