1. Il presente Accordo e' firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o accettazione. 2. Il presente Accordo ha applicazione provvisoria il primo giorno del mese successivo alla sua firma. 3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui due Parti contraenti avranno espresso la loro accettazione di essere vincolati dall'Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Per ciascuna Parte contraente, che accetta successivamente di essere vincolata dall'Accordo, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla relativa notifica fatta al depositario.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art6 · fonte su Normattiva