Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale e' stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorita' centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980. L'autorita' centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorita' centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta e' informata della data dell'udienza a cura dell'autorita' centrale e puo' comparire a sue spese e chiedere di essere sentita. Il decreto e' immediatamente esecutivo. Contro di esso puo' essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne da' immediatamente avviso all'autorita' centrale. E' fatta salva la facolta' per l'interessato di adire direttamente le competenti autorita', a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 231/2001

    Questione infondata
    6 luglio 2001

    La 'ratiò dell'ordine urgente di ritorno del minore illegittimamente separato dal proprio genitore, prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento dei minori, è quella di ripristinare immediatamente la situazione 'quo antè, ed è coerente con tale 'ratiò l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento. Non è di conseguenza fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del suddetto ordine. M. R.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~art7 · fonte su Normattiva