le disposizioni del precedente articolo, l'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non e' tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri: a - che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b - che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere espo- sto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una sotuazione intollerabile; L'Autorita' giudiziaria o amministrativa puo' altresi' rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'eta' ed un grado di maturita' tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorita' giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorita' centrale o da ogni altra Autorita' competente dello Satto di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
