un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal traferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'Autorita' adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorita' giudiziaria o amministrativa, benche' adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente. Se l'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore e' stato condotto in un altro Stato, essa puo' sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
