Art. 28 (Accordo multilaterale)
1. Ogni Stato puo' aderire al presente Accordo. Tuttavia, ad eccezione degli Stati europei aderenti alla Convenzione emendata di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27, gli Stati possono aderire al presente Accordo solo con l'approvazione della Commissione allargata deliberante all'unanimita'. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne notifichera' i Governi degli altri Stati contraenti. 3. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
