1. Ogni Stato puo' aderire al presente Accordo. Tuttavia, ad eccezione degli Stati europei aderenti alla Convenzione emendata di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27, gli Stati possono aderire al presente Accordo solo con l'approvazione della Commissione allargata deliberante all'unanimita'. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne notifichera' i Governi degli altri Stati contraenti. 3. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art28 · fonte su Normattiva