Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38: 1 le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'arti- colo 37: 2 le adesioni di cui all'articolo 38: 3 la data alla quale la Convenzione entrera' in vigore, conformemen- te con le disposizioni dell'articolo 43: 4 le estensioni di cui all'articolo 39: 5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40: 6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonche' il ritiro delle riserve previste all'articolo 42. 7 le denuncie di cui all'articolo 44. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sara' fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima Sessione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
