a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudichera' i diritti garantiti loro dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
