fini del presente accordo:

  • a)per "societa' comunitaria" o "societa' bielorussa" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia viene considerata una societa' comunitaria o bielorussa se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia.
  • b)Per "consociata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
  • c)Per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.
  • d)Per "stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o bielorusse ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche aprendo consociate o filiali nella Repubblica di Bielorussia o nella Comunita'.
  • e)per "attivita'" s'intendono le attivita' economiche,
  • f)per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia e controllata da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Bielorussia in conformita' delle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art31 · fonte su Normattiva