1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte puo' prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rilevare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato V.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art32 · fonte su Normattiva