1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica di Bielorussia delle filiali e consociate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Bielorussia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti o di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Bielorussia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di societa' comunitarie sul suo territorio e per l'attivita' delle consociate e filiali di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Bielorussia piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali gia' stabilite nella Repubblica di Bielorussia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
