1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Bielorussia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Bielorussia cerchera' pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, norme che disciplinano i movimenti e l'uso dell'oro e dell'argento, trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
