1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o bielorusse stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1. 3. Le Parti cooperano al fine di sviluppare nella Repubblica di Bielorussia un settore terziario orientato verso il mercato.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art36 · fonte su Normattiva