i settori elencati nell'allegato VI, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese terzo per i servizi transfrontalieri prestati da societa' della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia sul territorio, rispettivamente, della Repubblica di Bielorussia o della Comunita', in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
