1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, la Repubblica di Bielorussia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Bielorussia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato VIII di cui sono parti gli Stati membri della Comunita' o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
