1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica del Kirghizistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di prolungare detto periodo in seguito a una situazione particolare nella Repubblica del Kirghizistan. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kirghizistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Testo vigente dal 2 aprile 1997
