PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo:

  • a)per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
  • b)per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
  • c)per "autorita' richiedente" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
  • d)per "autorita' interpellata" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
  • e)per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~protocollo-art1 · fonte su Normattiva