PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo:
- a)per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b)per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c)per "autorita' richiedente" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d)per "autorita' interpellata" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e)per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
