ALLEGATO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, dall'altra, CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia nonche' i loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, COMPIACIUTE del fatto che la Repubblica di Bielorussia abbia deciso di aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, al Trattato di riduzione delle armi strategiche e al Protocollo di Lisbona, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Bielorussia, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASE della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Bielorussia, nonche' all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSE di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSE di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' la partecipazione della Repubblica di Bielorussia alla sempre maggiore cooperazione con i paesi limitrofi nonche' la sua integrazione nell'economia mondiale, RICONOSCENDO le trasformazioni in atto nel sistema politico ed economico della Repubblica di Bielorussia nonche' le sue iniziative volte a trasformare l'economia in un'economia di mercato, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e che reggono l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare gradatamente le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASE che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSE di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, DESIDEROSE di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare relazioni politiche, - promuovere scambi commerciali e investimenti reciprocamente vantaggiosi e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnico e culturale, - sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
