e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammettera' tali investimenti, in conformita' con la propria legislazione. 2. Per svolgere studi di fattibilita', istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sara' consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quella Parte. 3. Ciascuna Parte Contraente garantira' in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art2 · fonte su Normattiva