[1]e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. 2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza dei presente. Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma ii 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2](F.to: Rino SERRI) (F.to: Steven AKIGA) Sottosegretario agli Affari Esteri On. Ministro dell'Industria

[3]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art13 · fonte su Normattiva