[1]Attivita' di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni

[2]1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformita' della sua legislazione nazionale, da' esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato. 2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilita' di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo' mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformita' della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose e' sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art13 · fonte su Normattiva