di voto del Consiglio 1. Ciascun Membro dispone, per il voto, nel numero di voti in suo possesso e nessun Membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un Membro non e' tenuto ad esprimere, nei voti che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa preferenza di quella espressa nei suoi propri voti. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore puo' autorizzare ogni altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare ogni altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in ogni riunione del Consiglio. In questo caso, non e' applicabile la limitazione prevista al paragrafo 5 dell'articolo 10. 3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti che tale altro Membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni ricevute da detto membro.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art11 · fonte su Normattiva