, accettazione, approvazione 1. Il presente Accordo e' soggetto alla ratifica,all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari secondo la loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario non oltre il 30 settembre 1993. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potranno concedere un termine ai governi firmatari che non hanno potuto depositare il loro strumento in tale data. 3. Ciascun Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se e' Membro esportatore o Membro importatore.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art53 · fonte su Normattiva