, accettazione o approvazione
- 1)Il presente Accordo e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
- 2)Fatti salvi i casi previsti all'Articolo 40, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 26 settembre 1994. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
