, accettazione o approvazione

  • 1)Il presente Accordo e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  • 2)Fatti salvi i casi previsti all'Articolo 40, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 26 settembre 1994. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art39 · fonte su Normattiva