, accettazione e approvazione 1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1997. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art59 · fonte su Normattiva