Se il Consiglio conclude, a seguito delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 48 che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e se determina inoltre che questa trasgressione ostacola fortemente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con un voto speciale escludere questo Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, i Membri cessano di essere Membri dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art59 · fonte su Normattiva