[1]Sospensione della qualita' di membro

[2]§ 1 Uno Stato membro puo' chiedere, senza denunciare la Convenzione, una sospensione della sua qualita' di membro dell'Organizzazione, quando nessun traffico internazionale ferroviario e' piu' effettuato sul suo territorio, per ragioni non imputabili a detto Stato membro. § 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una domanda di sospensione della qualita' di membro. La domanda deve essere inviata al Segretario generale fino a tre mesi prima di una sessione del Comitato. § 3 La sospensione della qualifica di membro entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Segretario generale ha notificato agli Stati membri la decisione del Comitato amministrativo. La sospensione della qualita' di membro ha fine quando lo Stato membro notifica la ripresa del traffico internazionale ferroviario sul suo territorio. Il Segretario generale lo notifica senza indugio agli altri Stati membri. § 4 La sospensione della qualita' di membro comporta di conseguenza:

  • a)l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al finanziamento delle spese dell'Organizzazione;
  • b)la sospensione del suo diritto di voto negli organi dell'Organizzazione;
  • c)la sospensione del diritto di obiezione in forza dell'articolo 34, §§ 2 e 3 e dell'articolo 35, §§ 2 e 4.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art40 · fonte su Normattiva