[1]Articolo IX
[2]1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. 3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applichera' la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo i.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
