[1]Articolo X

[2]1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla od e' controllata dall'impresa che corrisponde i canoni o utili, cosi' come nel caso in cui entrambe le imprese sono cosi' controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione. Ai fini del presente paragrafo, un'impresa e' considerata come controllata da un'altra impresa se questa ultima impresa detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa. 5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artx · fonte su Normattiva