[1]Articolo XV

[2]Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxv · fonte su Normattiva