(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o suddivisione politica od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede la nazionalita' di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dall'imposta dell'altro Stato contraente. (2) Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. (3) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art19 · fonte su Normattiva