[1]Articolo XXVI
[2]1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa:
- a)le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno degli Stati contraenti;
- b)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti. 3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana. 6. Ai fini del presente articolo il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
