DI VOTO 1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il dispo- sto del successivo paragrafo 2. 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art18 · fonte su Normattiva