1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kirghizistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kirghizistan si adoperera' di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprendera', tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione dei seminari; - attivita' di formazione; - ausilio della traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art44 · fonte su Normattiva