industriale 1. Si cerchera' in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know how; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dall'Ucraina per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria; - il miglioramento della gestione; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economica di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
