finanziari La cooperazione dovra' agevolare l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni nella Repubblica di Bielorussia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Bielorussia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art66 · fonte su Normattiva