Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere all'Ucraina i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
