1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo dell'Ucraina, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dall'Ucraina. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
