Convenzione
- Art. 1
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Campo d'applicazione
- Art. 4 — Funzioni consolari
- Art. 5 — Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza
- Art. 6 — Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile
- Art. 7 — Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
- Art. 8 — Funzioni notarili
- Art. 9 — Testimonianze e notifica di atti
- Art. 10 — Rilascio di passaporti e visti
- Art. 11 — Tutela e curatela
- Art. 12 — Misure riguardanti decessi e successioni
- Art. 13 — Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite
- Art. 14 — Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio
- Art. 15 — Assistenza ai cittadini dello Stato d'invio
- Art. 16 — Assistenza alle navi dello Stato d'invio
- Art. 17 — Giurisdizione a bordo della nave
- Art. 18 — Assistenza alle navi dello Stato d'invio in caso d'avaria
- Art. 19 — Visite a navi di Stati diversi da quello d'invio
- Art. 20 — Aeromobili
- Art. 21 — Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica
- Art. 22 — Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
- Art. 23 — Competenze territoriali
- Art. 24 — Soluzione delle controversie
- Art. 25 — Disposizioni finali