1. Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato d'invio si applicano altresi', in quanto pertinenti, agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli Accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le parti.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art20 · fonte su Normattiva