Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998
Art. 2 (Convenzione) — Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito
- a)per "Ufficio consolare" si intende ogni Consolato Generale, Consolato, ViceConsolato o Agenzia Consolare;
- b)per "circoscrizione consolare" si intende il territorio assegnato ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c)per "capo dell'Ufficio consolare" si intende la persona incaricata di agire in detta qualita';
- d)per "funzionario consolare" si intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'Ufficio consolare", incaricata in detta qualita' dell'esercizio delle funzioni consolari;
- e)per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
- f)per "membro dei personale di servizio " si intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un Ufficio consolare;
- g)per "membri dell'Ufficio consolare" si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
- h)per "membri del personale consolare" si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'Ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri dei personale di servizio;
- i)per "membro del personale privato" si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare.
- j)per "locali consolari" si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'Ufficio consolare;
- k)per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione.
- l)per "nave dello Stato d'invio" si intende ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
- m)per "aeromobile dello Stato d'invio si intende ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aereomobili che appartengono allo. Stato d'invio, ad eccezione degli aereomobili militari.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
