Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle funzioni svolte dagli Uffici consolari istituiti da ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato, ed all'esercizio di funzioni consolari da parte di una rappresentanza diplomatica.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art3 · fonte su Normattiva