Art. 1 (Convenzione)
[1]Allegato CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA
[2]Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista Nell'intento di migliorare, completare e precisare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei propri cittadini, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 (Finalita' della Convenzione) Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle Relazioni Consolari firmata a Vienna il 24 Aprile 1963, che le parti contraenti decidono, con la presente Convenzione, di applicare nei loro rapporti reciproci, ed intendendo altresi' confermare, completare od estendere tali disposizioni, considerato l'Art. 73, par. 2 della succitata Convenzione di Vienna, le parti contraenti della presente Convenzione hanno concordato gli articoli seguenti.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
