[1]Allegato CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

[2]Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista Nell'intento di migliorare, completare e precisare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei propri cittadini, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 (Finalita' della Convenzione) Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle Relazioni Consolari firmata a Vienna il 24 Aprile 1963, che le parti contraenti decidono, con la presente Convenzione, di applicare nei loro rapporti reciproci, ed intendendo altresi' confermare, completare od estendere tali disposizioni, considerato l'Art. 73, par. 2 della succitata Convenzione di Vienna, le parti contraenti della presente Convenzione hanno concordato gli articoli seguenti.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art1 · fonte su Normattiva