[1]ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (di seguito denominati le «Parti»); Considerando che entrambi sono parti della Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Diversita' delle Espressioni Culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005; Ricordando che entrambi sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017; Intenzionati a consolidare ulteriormente la reciproca cooperazione cinematografica; Consapevoli che la cooperazione cinematografica contribuisca allo sviluppo delle relazioni culturali tra Italia e Serbia; Convenendo sulla necessita' di aggiornare il quadro regolamentare della cooperazione cinematografica e tenendo conto della normativa sull'industria cinematografica applicabile nei rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:
[2]Articolo 1
[3]Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
- a)«Coproduzione»: opera cinematografica o audiovisiva di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, indipendentemente dal genere (fiction, animazione, documentario), in conformita' con le leggi e i regolamenti di ciascuna delle Parti;
- b)«Coproduttore»: impresa di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come viene definita dalla legislazione e regolamentazione nazionale di ciascuna delle Parti;
- c)«Autorita' competente»: le Autorita' responsabili dell'applicazione del presente Accordo che sono: per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; per il Governo della Repubblica di Serbia: il Ministero della Cultura ed il Centro Cinematografico della Serbia.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
