[1]Benefici
[2]1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute «opere nazionali» in conformita' alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. 2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorita' competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici. 3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese. 4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacita' tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
